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Accordo di collaborazione scientifica  tra

il Centro Internazionale di Studi sull'Emigrazione Italiana

l’Archivio di Stato di Genova e

l’Universita’ degli Studi di Genova

il Centro Internazionale di Studi sull'Emigrazione Italiana (di seguito definito CISEI), con sede in Genova, piazza della Commenda 1, rappresentato dal Presidente Ing. Fabio Capocaccia
e
l’Archivio di Stato di Genova (di seguito definito Archivio), con sede in Genova, Piazza Santa Maria in Via Lata, 7, rappresentato dal Direttore Dott.ssa Paola Caroli
e
l’Università degli Studi di Genova (di seguito definita Università), con sede in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Rettore Prof. Gaetano Bignardi, autorizzato alla stipula con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Premesso che

- il Centro Internazionale di Studi sull’Emigrazione Italiana ha tra i suoi obiettivi quello di costituire un archivio con i dati dei partenti da Genova e che, in relazione a ciò, ha elaborato un progetto denominato Piano Archivi che è stato approvato dal Consiglio del 9 ottobre 2006

- l’Archivio di Stato di Genova conserva presso i suoi archivi preziosi materiali relativi all’emigrazione tra cui giornali di bordo,  matricole di mare,  matrici di passaporti degli anni di interesse che necessitano ad oggi  di catalogazione sistematica  e di studio;
 
- l’Università di Genova, grazie all’impegno di docenti e ricercatori di diverse Facoltà che negli anni hanno basato le loro ricerche sull’ emigrazione  anche sui materiali di archivio conservati presso l’Archivio di Stato,  sta affrontando lo studio del fenomeno sotto diversi ambiti;

Si conviene e si stipula quanto segue, costituendo le premesse parte integrante del presente Accordo

Articolo 1 - Oggetto

1. Il CISEI, l’Archivio e  l’Università  convengono di collaborare sui seguenti temi di ricerca scientifica:
“Analisi dei documenti di rilevanza storica per lo studio dell’emigrazione ed in particolare dei Registri di bordo, delle matrici dei passaporti e dei registri degli imbarcati tratti dalle fonti degli Uffici di Sanità Marittima e ogni altra fonte che si rivelerà utile allo scopo dello studio della materia”.
2. Con il presente accordo si propone di fornire una rinnovata base scientifica per le ricerche in materia di emigrazione e la costituzione di banche dati, disponibili in rete, per consentirne l’utilizzo per gli studi e gli approfondimenti scientifici che ciascun soggetto firmatario del presente accordo intenderà sviluppare.

Articolo 2 - Attività

1. Il presente accordo viene stabilito “senza oneri finanziari”. Previa stipula di specifici accordi attuativi, il CISEI e l’Università, compatibilmente con la propria ordinaria attività istituzionale,  metteranno a disposizione personale e attrezzature scientifiche (a supporto della attività di classificazione dei documenti svolta dell’Archivio, per lo studio dei documenti, per la estrazione dei dati scientificamente rilevanti per la ricerca,  per la costituzione delle banche dati e per lo sviluppo del software occorrente a costituire banche dati condivise ecc).
2. L’Archivio, compatibilmente con la propria ordinaria attività istituzionale, metterà a disposizione il materiale archivistico attinente il tema dell’emigrazione, consentendone la consultazione libera ai ricercatori impegnati nella ricerca. L’Archivio opererà per favorire l’individuazione delle tipologie di documenti utili alle finalità del progetto.

Articolo 3 – Modalità di collaborazione

1. A seguito del presente accordo, le parti convengono di attuare la collaborazione nei modi e nelle forme seguenti:

    • effettuare attività di ricerca congiunte per lo studio delle fonti per la storia dell’emigrazione;
    • consentire l’accesso reciproco a banche dati e biblioteche delle tre Istituzioni;
    • scambiare informazioni e materiali scientifici d’interesse reciproco secondo gli accordi;
    • organizzare iniziative congiunte di diffusione come mostre, seminari, conferenze, lezioni, ecc.;
    • partecipare a simposi e congressi con comunicazioni scientifiche sui risultati delle ricerche compiute;
    • pubblicare congiuntamente i risultati ottenuti dalle ricerche compiute;
    • cooperare in ogni modo possa risultare utile al raggiungimento degli obiettivi comuni.

 

Articolo 4 – Accordi per obiettivi specifici

1. Potranno essere concordati progetti di ricerca con obiettivi specifici, che verranno allegati in forma di annessi al presente accordo.
2. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, le tre Istituzioni si impegnano a ricercare, ove possibile, i mezzi necessari all’espletamento della collaborazione in termini di operatori specializzati e di finanziamenti mediante opportune richieste presso Istituzioni sovranazionali, Enti nazionali pubblici e privati, Istituzioni locali, Fondazioni, ecc.
 

Articolo 5 – Risultati scientifici

1. I risultati scientifici ottenuti nell’ambito del programma di cooperazione spettano, salvo diverso accordo, in comproprietà alle tre Istituzioni, che si impegnano a proteggerli e a valorizzarli, in conformità alle norme contenute nei rispettivi ordinamenti interni.

Articolo 6 - Copertura assicurativa

1. Ciascuna parte dà atto che il personale universitario, dipendente e/o parasubordinato, e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione presso i locali di un’altra parte, sono in regola con le coperture assicurative per infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

Articolo 7 - Sicurezza

 

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 10 del D.M. 5.8.1998, n. 363 (“Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e ss.mm.ii.”), si stabilisce che il datore di lavoro di ciascuna parte si assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale e degli studenti ospitati presso ciascuna altra parte.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

Articolo 9 – Durata ed eventuale proroga

1. Il presente accordo avrà una durata di 3 anni dalla data dell’ultima firma da parte dei legali rappresentanti delle tre istituzioni.
2. Il presente accordo può essere prorogato, per una sola volta, prima della scadenza previa comunicazione scritta intervenuta tra tutte le tre Istituzioni.

 

     

    Università degli Studi di Genova

     

    Archivio di Stato di Genova

     

    CISEI

    Il Rettore

    Il Direttore

    Il Presidente

    Prof. Gaetano Bignardi

    Dott.ssa Paola Caroli

    Dott. Fabio Capocaccia